Il regolamento non impedisce la pubblicazione tempestiva della registrazione dei consigli

di Paolo Scattoni

 

Il commento di Enzo(Sorbera) a un mio precedente post mi ha incuriosito. Si fa riferimento al regolamento che norma la pubblicazione.

Ho dedotto quindi che si riferisse all‘articolo 44 bis del regolamento del Consiglio comunale che avrebbe impedito la pubblicazione immediata o in tempi brevi, che dal punto di vista tecnico non porrebbe problemi. Così ho chiesto a un consigliere di fornirmi il testo del famoso articolo 44 che mi è stato fornito. Ringrazio. Eccolo:

ARTICOLO44bis Registrazionedellesedute: Nel rispetto della vigente normativa sul diritto alla riservatezza, di ciascuna seduta può essere curata da parte del personale addetto la registrazione audio e/o video su nastro magnetico od altro tipo di supporto. Tale registrazione, che non si sostituisce al processo verbale di cui al precedente articolo 44, avrà la finalità esclusiva di essere messa a disposizione sul sito istituzionale dell’Ente, sempre nell’osservanza della vigente normativa sul diritto alla riservatezza.

Ogni altro tipo di registrazione è vietata, salvo specifica autorizzazione rilasciata nel corso della seduta dal Presidente.

Qualora nel corso della seduta sia rilevata la presenza di persone in possesso di sistemi di registrazione non autorizzati, il Presidente ne potrà disporre l’allontanamento dalla sala del Consiglio.

Come si può facilmente rilevare nell’articolo non c’è alcun riferimento alla tempistica. Quell’articolo quindi non è alla base del ritardo,. D’altra parte come scritto nel mio post già citato ci sono comuni che trasmettono via web i consigli in diretta e la registrazione è immediatamente disponibile.

Allora forse il problema non può essere risolto dal tecnico quanto piuttisto dai consiglieri eletti. Magari prima o poi ci faranno una sorpresa e chiariranno.E noi ringrazieremo.

 

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4 risposte a Il regolamento non impedisce la pubblicazione tempestiva della registrazione dei consigli

  1. enzo sorbera scrive:

    Ho una vaga impressione di perdere tempo, qui.
    Se ci si ostina a vedere il complotto ovunque, si finisce per contrarre una sorta di deformazione ottica che porta a non distinguere più niente. Abbiamo verificato che non è riportata nel regolamento un’ipotesi e questa diventa vincolante?
    Mi pare, caro Paolo, che ci si ostini in uno sterile processo alle intenzioni.
    Su questo piano non ho intenzione di scendere e, pertanto, posso solo ricorrere alla forma di commiato con cui qualcun altro mi ha preceduto.
    Saluti.

  2. Nicola Nenci scrive:

    Li soprani der monno vecchio

    C’era una volta un Re cche ddar palazzo
    mannò ffora a li popoli st’editto:
    – Io so’ io, e vvoi nun zete un cazzo,
    sori vassalli bbuggiaroni, e zzitto.

    Io fo ddritto lo storto e storto er dritto:
    pozzo vénneve a ttutti a un tant’er mazzo:
    Io, si vve fo impiccà, nun ve strapazzo,
    ché la vita e la robba Io ve l’affitto.

    Chi abbita a sto monno senza er titolo
    o dde Papa, o dde Re, o dd’Imperatore,
    quello nun pò avé mmai vosce in capitolo -.

    Co st’editto annò er boja pe ccuriero,
    interroganno tutti in zur tenore;
    e, arisposero tutti: E’ vvero, è vvero.

    (Giuseppe Gioacchino Belli)

  3. pscattoni scrive:

    Purtroppo qui si ripete una prassi che si scontra con la trasparenza. Si vedono tre consiglieri (in questo caso due) con l’assessore e con il supporto tecnico del funzionario competente si assumono decisioni che poi rimangono “opache” per i cittadini utenti. Nessun verbale reso pubblico.
    Poi se qualcuno chiede (io l’ho fatto più volte”) si risponde con l’estensione della famosa legge del marchese del Grillo applicata al sistema democratico rappresentativo: “Perché noi siamo noi e voi non siete un c…..”

  4. enzo sorbera scrive:

    In effetti, l’articolo 44bis non riporta limiti temporali o procedurali alla pubblicazione.
    La mia convinzione circa l’esistenza dei limiti regolamentari ha una sua storia.
    Al momento di eseguire la valutazione tecnica sulla praticabilità della pubblicazione di tracce audio (meno costose rispetto al video), ci siamo ritrovati insieme ai capigruppo consiliari – era assente la Signora Fiorini,
    per altri impegni – e, nel valutare percorribile la registrazione audio (sia per qualità che per possibilità tecnica), si pose il problema dei tempi e termini di uscita su web: occorreva procedere anche a una modifica regolamentare per poter consentire la pubblicazione di materiali non “ortodossi” come le tracce audio.
    In quella sede, fu ventilata l’ipotesi di pubblicare il file audio solo dopo la stesura materiale del verbale da parte
    del funzionario competente – ipotesi che mi trovava, per quel che vale, concorde -.
    Il fatto che questa idea non sia stata riportata nel quadro regolamentare mi obbliga a fare ammenda circa la mia diligenza nel ricontrollare: le mie scuse a tutti coloro che siano stati indotti in errore dall’indicazione che ho dato.

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