Ricevuto dal consiglio direttivo del Comitato ARIA
“Al signor Sindaco del Comune di Chiusi
Al Servizio Urbanistica del Comune di Chiusi
Oggetto: Osservazioni alla Variante n.3 al Piano Operativo adottata con Delibera del Consiglio Comunale n.74 del 28/12/2019
Premesso che:
nel territorio comunale ed in particolare in una ristretta area riferita al centro urbanizzato di Chiusi Scalo sono attivi ed operanti ad oggi tre impianti insalubri di prima classe così come classificati dal D.M. 5 settembre 1994;
con l’avvio da parte della Regione Toscana del Procedimento coordinato ai sensi dell’art. 73 bis LR 10/2010 finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico a seguito della richiesta presentata da ACEA Ambiente per la realizzazione di un impianto di trasformazione dei fanghi di supero delle acque reflue urbane (CODICE CER 19 08 05) tramite il procedimento termo-chimico di carbonizzazione idrotermale, si profila il rischio che venga realizzato sul territorio comunale un quarto impianto anch’esso classificato “insalubre di prima classe” dalla vigente normativa in materia;
Preso atto che:
nell’ambito del succitato Procedimento Autorizzativo Unico sono stati acquisti alcuni Pareri tra cui:
quello del Comune di Chiusi (cfr. Nota di Riscontro del Comune di Chiusi del 29/03/2019 n.prot. GRT AD 0142678) che stabilisce:
la necessità di una ulteriore Variante al PO per consentire l’insediamento dell’impianto di carbonizzazione idrotermale in parola;
La necessità di una valutazione circa la compatibilità tra le caratteristiche dell’impianto e le previsioni in materia di impianti industriali non consentiti a seguito dell’adozione della Variante n.3 al PO;
quello dell’ARPAT-Dipartimento di Siena (cfr. Contributo del 20 marzo 2019 prot. n. GRT /AD 0142870 01/04/2019) che:
stabilisce la necessità di ulteriori approfondimenti e integrazioni sia circa le sostanze inquinanti prodotte e i conseguenti effetti sulla salute umana e sull’ambiente;
accerta la presenza per stoccaggio di acido nitrico, classificato dalla normativa come sostanza pericolosa, (cfr. ARPAT Settore Rischio Ambientale – Relazione Istruttoria in materia di Via del 13/03/19 Classificazione SI.01.11.12/12.3) ancorché, per sola dichiarazione del Proponente, in quantità tali da non farlo rientrare, al momento, nel campo di applicazione del D.Lgs. 105/2015 (impianti a rischio rilevante secondo la Normativa Seveso);
accerta la presenza di idrogeno solforato fra di gli inquinati emessi in atmosfera (cfr. ARPAT Settore Modellistica Previsionale – Contributo Specialistico pag.7 prot. n.I del 23/03/2019 GR/AD 0142870 del 01/04/2019) ancorché, per sola stima del Proponente, in quantità considerate non rilevanti ma pur tuttavia presenti;
accertata l’impossibilità di verificare l’effettiva assenza di microinquinanti organici (diossine) a causa del carattere sperimentale dell’impianto (cfr. ARPAT Dipartimento di Siena Settore Supporto Tecnico – Richiesta Integrazioni n.prot. SI.01.11.12/12.3 del 20/03/2019 – Emissioni convogliate pag 14).
Constatato inoltre che:
le prescrizioni dell’art. 80 comma 5 e dell’art. 112 comma 35 (Capoversi 4 e 5 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante n. al PO adottata con DCC n.74 del 28/12/2018 “(…) Nella parte destinata ad attività produttive, in recepimento della Delibera n.33 del 15/06/2018, non è consentita la realizzazione di nuovi:
inceneritori di rifiuti;
carbonizzatori;
termovalorizzatori;
discariche di rifiuti;
nuove aziende insalubri che abbiano emissioni nocive, ad eccezione delle attività per le quali venga dimostrato, riguardo ai processi produttivi, di utilizzare la migliore tecnologia possibile per abbattere emissioni, finanche alla loro totale eliminazione.
Sono invece consentite, secondo criteri e modalità esplicitate nei successivi capoversi del presente comma, le attività industriali e produttive in genere che non producano alcuna emissione nociva in atmosfera, anche rientranti nei principi dell’economia circolare e dalla green economy.
E’ consentita la realizzazione di centri di ricerca in collaborazione con le università con l’obiettivo di determinare un polo aggregativo di studio sullo sviluppo delle nuove tecnologie in campo industriale e scientifico e attività ad alta tecnologia che possano chiudere la filiera di valorizzazione del prodotto finale.(…)” sono di fatto inapplicabili a causa della loro genericità e indeterminatezza. Si rileva infatti la mancanza di qualsiasi riferimento normativo specifico sia di carattere legislativo nazionale e/o comunitario che di specifiche tecnico/operative riconducibili a Norme di Enti Regolatori relative a:
tipo, quantità e concentrazioni di sostanze inquinanti prodotte nel processo produttivo;
tipo e quantità di sostanze utilizzate nel processo produttivo;
tipologie impiantistiche, tecniche e tecnologie utilizzate nel processo produttivo;
si da impedire la chiara e incontrovertibile individuazione di ciò che è consentito e ciò che invece è vietato realizzando la più completa discrezionalità dell’Ente Decisore su cosa sia effettivamente consentito e ciò che invece sia vietato.
Per tutto quanto sopra richiamato, ed in particolare gli elementi evidenziati nei Contributi dei vari Settori di ARPAT in merito al Procedimento coordinato ai sensi dell’art. 73 bis LR 10/2010 finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico a seguito della richiesta presentata da ACEA Ambiente per la realizzazione di un impianto di trasformazione dei fanghi di supero delle acque reflue urbane (CODICE CER 19 08 05) tramite il procedimento termo-chimico di carbonizzazione idrotermale, dai quali risulta accertata la presenza di sostanze pericolose (ancorché in quantità limitate secondo quanto dichiarato dal Proponente)
i sottoscritti Francesco Poggioni, Massimo Pietruschi, Alessandro Beati, Lucia Lelli
Romano Romanini
presentano
la seguente Osservazione alla Variante al Piano Operativo adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 28/12/2019 al fine di chiedere che, per le criticità in atto e di quelle ragionevolmente prevedibili in termini di salute e sicurezza delle popolazioni residenti e di modificazione delle condizioni ambientali, di non consentire l’insediamento di ulteriori industrie insalubri di prima classe su tutto il territorio comunale. Per quelli esistenti si deve escludere eventuali ampliamenti e aumenti delle quantità autorizzate in passato.
Abrogazione del comma 5 dell’art. 80 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante n.3 adottata con DCC n.74 del 28/12/2019 e sua sostituzione con il seguente Comma : ”Nella parte destinata ad attività produttive, in recepimento della Delibera n.33 del 15/06/2018, non è consentita la realizzazione di nuovi impianti produttivi classificati come “impianti insalubri di prima classe” secondo quanto previsto dal D.M. 5/09/1994”
Abrogazione dei Capoversi 4 e 5 del Comma 35 dell’art. 112 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante n.3 adottata con DCC n.74 del 28/12/2019: “Nella parte destinata ad attività produttive, in recepimento della Delibera n.33 del 15/06/2018, non è consentita la realizzazione di nuovi:
– inceneritori di rifiuti;
– carbonizzatori;
– termovalorizzatori;
– discariche di rifiuti;
– nuove aziende insalubri che abbiano emissioni nocive, ad eccezione delle attività per le quali venga dimostrato, riguardo ai processi produttivi, di utilizzare la migliore tecnologia possibile per abbattere emissioni, finanche alla loro totale eliminazione.
Sono invece consentite, secondo criteri e modalità esplicitate nei successivi capoversi del presente comma, le attività industriali e produttive in genere che non producano alcuna emissione nociva in atmosfera, anche rientranti nei principi dell’economia circolare e dalla green economy.” e sua sostituzione con il seguente Comma : ”Nella parte destinata ad attività produttive, in recepimento della Delibera n.33 del 15/06/2018, non è consentita la realizzazione di nuovi impianti produttivi classificati come “impianti insalubri di prima classe” secondo quanto previsto dal D.M. 5/09/1994”
Chiusi lì 25/04/2019″