ACEA partiamo dall’Inchiesta pubblica art.53 legge regionale 10 del 2010

Istantanea_2019-07-04_11-11-50di Paolo Scattoni

L’Inchiesta pubblica che se verrà attivata con grandissimo ritardo è un oggetto per molti di noi sconosciuto.

Sarà quindi il caso di partire dalle basi e cioè dalla legge regionle che lo regola.

Così è importante studiarne i meccanismi. Qui sotto il testo dell’articolo 53 della Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 – Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza – che regola l’inchiesta pubblica.. 

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Art.53– Inchiesta pubblica 

1. In attuazione dell’articolo 7 bis, comma 8, e dell’articolo 27 bis, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il presente articolo disciplina le forme e le modalità mediante le quali l’autorità competente può disporre, con proprio atto, lo svolgimento di un’inchiesta pubblica, con riferimento al progetto per il quale è in corso un procedimento di VIA.

2. L’inchiesta pubblica è condotta da un comitato composto dal presidente e da almeno due commissari. Il presidente è indicato dall’autorità competente, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in materia ambientale. I commissari, in possesso di adeguate competenze in materia ambientale, sono indicati dal presidente, sentite le parti partecipanti all’audizione preliminare dell’inchiesta pubblica, garantendo il bilanciamento di eventuali posizioni contrapposte. Il compenso massimo omnicomprensivo è stabilito in euro ventimila per il presidente ed in euro diecimila per ciascun commissario.

2 bis. Per i fini di cui al comma 2, l’autorità competente provvede alla formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati al ruolo di presidente. Per i procedimenti di competenza regionale, con deliberazione della Giunta regionale, vengono definiti i requisiti dei candidati, i criteri di valutazione, le modalità di formazione dell’elenco e le modalità per assicurare i principi di trasparenza, di competenza e di rotazione e la parità di genere. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti; resta ferma la facoltà, da parte dei comuni e degli enti parco regionali, di avvalersi dell’elenco formato dalla Regione. 

2 ter. L’inchiesta pubblica si svolge con oneri a carico del proponente.

3. L’inchiesta pubblica si compone di almeno tre audizioni aperte al pubblico, ognuna delle quali si può articolare in una o più sessioni:

a) audizione preliminare, in cui il presidente procede alla indicazione dei commissari e presenta ai partecipanti la proposta di programma dei lavori; 

b) audizione generale, in cui sono discussi tutti gli aspetti, programmatici, progettuali ed ambientali del progetto oggetto di valutazione, nonché le osservazioni, i pareri e i contribu pervenuti all’autorità competente nell’ambito del procedimento;

c) audizione finale, in cui il presidente illustra la relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi, in collaborazione con i commissari.

4. Alle audizioni previste nell’ambito dell’inchiesta pubblica possono partecipare: gli autori di eventuali osservazioni, il proponente e gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale, nonché i soggetti competenti in materia ambientale. Sono altresì ammessi a partecipare alle audizioni gli ulteriori soggetti che ne facciano richiesta, con le modalità previste nell’atto di cui al comma 1.

5. Dell’indizione e delle modalità di svolgimento dell’inchiesta pubblica viene dato specifico avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’autorità competente.

6. L’inchiesta pubblica si conclude con la redazione, da parte del presidente in collaborazione con i commissari, della relazione finale sui lavori svolti recante anche il giudizio sui risultati emersi. La relazione è trasmessa all’autorità competente e pubblicata sul sito istituzionale della medesima, fatte salve le esigenze di riservatezza.

7. Nell’atto di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui al presente articolo e tenuto conto del decreto previsto dall’articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114), sono disciplinate le modalità di svolgimento dell’inchiesta pubblica. 

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