di Elona Kerengi

Il Tar Lazio con sentenza pubblicata il 6 ottobre 2020 ha annullato il D.P.C.M. del 10.08.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 05.10.2016, emesso in attuazione dell’art. 35, primo comma, del Decreto legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, che aveva introdotto “Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene”
Nello specifico il Tar Lazio annullava il DPCM per la parte che non prevedeva l’espletamento di previa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Statale, dato che tutti i piani e programmi ambientali statali di gestione dei rifiuti aventi impatto sull’ambiente devono essere comunque sottoposti – anteriormente all’avvio della procedura legislativa – alla Valutazione in questione.
L’importanza di tale pronuncia sta proprio nel fatto che la VAS è necessaria per gli impianti che possono avere un impatto ambientale e che tale valutazione deve essere preventiva anche al fine di garantire la democrazia dal basso con la partecipazione del pubblico.
Il Tribunale Amministrativo, in tale pronuncia citava la sentenza della Corte di Giustizia la quale rilevava, tra l’altro, che “il fatto che una normativa nazionale qualifichi gli impianti di incenerimento dei rifiuti come “prioritari” non può significare che le relative operazioni di trattamento siano dotate delle medesime qualità e, di conseguenza, che dette operazioni si vedano attribuire un qualsiasi grado di priorità rispetto alle altre operazioni di prevenzione e gestione dei rifiuti”. Non solo, la stessa Corte di Giustizia, disattendendo la tesi del governo italiano, sottolineava che “il fatto che una valutazione ambientale ai sensi della direttiva V. verrà realizzata successivamente, al momento della pianificazione a livello regionale, è irrilevante ai fini dell’applicabilità delle disposizioni relative a una tale valutazione. Infatti, una valutazione dell’impatto ambientale effettuata a norma della direttiva VIA non può dispensare dall’obbligo di effettuare la valutazione ambientale prescritta dalla direttiva V. allo scopo di rispondere ad aspetti ambientali ad essa specifici”. Conseguentemente, la normativa nazionale “che determina in aumento la capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti e che prevede la realizzazione di nuovi impianti di tale natura [….] qualora possa avere effetti significativi sull’ambiente e deve, di conseguenza, essere soggetta ad una valutazione ambientale preventiva.”
Per tale ragione la stessa Corte ha insistito sulla necessità di una “previa” verifica ambientale sotto forma della VAS, la quale, evitando l’elusione di una “democrazia partecipativa dal basso” – come definita da parte ricorrente – avrebbe potuto, con osservazioni e suggerimenti tecnici, orientare l’Autorità nazionale nel procedimento stesso.
Alla luce della decisione dei Giudici di Lussemburgo, il Tar ribadiva come la direttiva V “è diretta non soltanto a contribuire alla tutela dell’ambiente, ma anche a consentire la partecipazione del pubblico all’”iter” decisionale, tant’è, come risulta dal relativo art. 4, paragrafo 1, che la valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa e così risulta pure dall’articolo 6, paragrafo 2, per il quale la valutazione ambientale dovrebbe essere effettuata il più presto possibile, affinché i suoi risultati possano ancora incidere su eventuali decisioni: proprio e solo in questa fase, infatti, le diverse opzioni possono essere analizzate e le scelte strategiche essere compiute”
Tale pronuncia non può che costituire un importantissimo punto di riferimento interpretativo ed un principio guida da applicare e da tenere ben presente nelle procedure decisionali che coinvolgono l’ambiente e che richiedono necessariamente anche la partecipazione della cittadinanza quale palpabile manifestazione del principio di democrazia.
Grazie avvocato.
Sig.ra Zazzaretta buonasera, premetto che, seppur diverse nelle fasi predurali dove intervengono e per l’oggetto di valutazione che hanno, le procedure VAS e VIA rispondono allo stesso obiettivo e cioè la prevenzione e la protezione dell’ambiente su cui l’uomo interviene. La questione ACEA, allo stato, deve essere affrontata in termini di nuove procedure che ACEA eventualmente intenderà eventualmente incardinare. Dunque vedremo cosa farà e come lo farà per poter capire noi la strategia da adottare. Per tali motivi, ora sarebbe impossibile una risposta più circostanziata.
Grazie all’avv. Elona Kerengi.
Alla luce di questo articolo come si pone, adesso, la questione ACEA?
Durante l’inchiesta pubbblica sul carbonizzatore e in seguito nell’ambito delle attività del Comitato ARIA l’avvocato Kerengi ha portato il contributo delle sue conoscenze giuridiche. Ho per questo accolto molto volentieri la sua richiesta di pubblicare un articolo su una recente sentenza del TAR del Lazio che non concerne direttamente Chiusi, ma che potrebbe interessare a breve.
Come per tutti i pareri giuridici non è di facile lettura, ma vale lo sforzo perché valorizza il ruolo della partecipazione civica sulle valutazioni ambientali.