Struttura societaria e poteri rappresentativi nell’ambito societario di Acea Ambiente Srl periodo 2017/2018

di Elona Kerengi

Acea Ambiente srl viene costituita il 14/1/1997 (con atto registrato il 25/02/1997) dalla società Italiana “Tad-Fin SpA” con sede in Milano e dalla società Lussemburghese “Fintad International Holding S.A.”, con un capitale sociale di lire 200.000.000, sottoscritto per lire 199.000.000 dalla società italiana e per lire 1.000.000 dalla società lussemburghese. L’originaria denominazione sociale è “Tad Energia Ambiente s.p.a.

Nello Statuto societario si legge, tra l’altro, che la società “Tad Energia Ambiente SpA” (oggi Acea Ambiente Srl) “ha per oggetto: la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione, sia in Italia che all’Estero, in proprio e per conto di terzi: […] impianti di depurazione e trattamento in genere per acque reflue sia civili che industriali; impianti di incenerimento e combustione in genere, alimentati con combustibili liquidi, solidi, gassosi provenienti da fonti tradizionali, alternative, sperimentali”

Dal 07/11/2006 Acea SpA diviene socio unico di Acea Ambiente s.r.l., assume la carica di procuratore in data 24/01/2007 e quella di procuratore speciale in data 09/01/2008.

A sua volta Acea Ambiente dal 29/11/2017, atto depositato in CCIAA il 03/12/2018 è socio unico di Bioecologia Srl. Con atto del 16/04/2019 (registrato il 17/04/2019, Acea SpA è nominata anche Procuratore di Bioecologia Srl.

In data 31 gennaio 2018 tra il Comune di Chiusi e la Società Acea Ambiente Srl in persona di Giovanni Vivarelli in qualità di Legale Rappresentante, viene stipulato l’atto di alienazione dell’area denominata “ex Centro Carni”

All’atto di alienazione non viene citata e indicata in allegato la visura societaria di Acea Ambiente né si evince la carica societaria di Giovanni Vivarelli (che sottoscrive l’atto) oltre a quella di legale rappresentante della società. Nello stesso modo, nello stesso atto non viene citata né allegata l’eventuale delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il soggetto partecipante a stipulare il contratto.

Da una visura storica societaria di Acea Ambiente Srl fatta ex post si ricava che Vivarelli copre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante di Acea Ambiente Srl.

In merito alla ripartizione dei poteri deliberativi, la visura di Acea Ambiente Srl indica che spetterebbero esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e non al Presidente del Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri:

DETERMINAZIONI AFFERENTI CONTRATTI PER L’ACQUISTO DI BENI O DI SERVIZI DA TERZI DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 1.000.000,00;

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione invece sarebbero riconosciuti, tra altri in elenco, i seguenti poteri:

DI CONFERIRE, FATTI COMUNQUE SALVI I POTERI E LE COMPETENZE ATTRIBUITE AI SENSI DEL VIGENTE STATUTO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE REGOLE DI GOVERNANCE DELLA CAPOGRUPPO ACEA S.P.A , IL COORDINAMENTO STRATEGICO DELLE ATTIVITA’ DI ACEA AMBIENTE S.R.L. E DELLE RELATIVE CONTROLLATE, NONCHE’ I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI SEGUITO ELENCATI. RELATIVAMENTE AI PUNTI CHE SEGUONO, ED AGLI ATTI ED ALLE OPERAZIONI E NEGOZI CHE NECESSITANO DI IMPEGNI DI SPESA, I POTERI DEL PRESIDENTE SI ESERCITANO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 500.000,00 A FIRMA SINGOLA PER SINGOLA OPERAZIONE E FINO AD EURO 1.000.000,00 A FIRMA CONGIUNTA CON ALTRO CONSIGLIERE.

I sopra detti poteri sono riportati nell’atto di nomina del 18 maggio 2018, ma sono sostanzialmente identici ai poteri di nomina del Presidente del CdA relativi al triennio precedente che è di pertinenza del nostro lasso temporale.

Alla luce di quanto sopra riportato, oggi manca alla nostra conoscenza la documentazione sicuramente acquisita in sede di stipula dell’atto di alienazione dell’area denominata “ex Centro Carni”, relativa al potere deliberativo del preposto organo societario in merito a tale atto di acquisizione nonché quella relativa al potere rappresentativo di Giovanni Vivarelli.

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2 risposte a Struttura societaria e poteri rappresentativi nell’ambito societario di Acea Ambiente Srl periodo 2017/2018

  1. enzo sorbera scrive:

    Due domande. Il Presidente, in mancanza della deliberazione del cda, sembra che non avrebbe potuto sottoscrivere l’atto di acquisto. Ammesso che la deliberazione non ci sia e non sia mai stata presa, l’atto sottoscritto avrebbe comunque valore per tutte le parti contraenti?
    Il fatto che a firmare sia stato il solo Presidente – mentre invece avrebbe dovuto essere “confortato” dalla firma di almeno un altro consigliere (cosa che, da quanto detto, non sarebbe stata comunque sufficiente, visto l’importo finale) – potrebbe essere motivo di nullità dell’atto sottoscritto?

  2. pscattoni scrive:

    Questo è il primo di quattro articoli dove l’avvocato Kerengi ripercorre l’intero iter che ha portato all’atto di alienazione dell’area dell’ex centro carni alle Biffe.
    Non sempre questi contributi sono di facile lettura. Sono però utili per continuare a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda ACEA. Molti di noi pensano che le diverse politiche che si presenteranno alle elezioni amministrative debbano ai futuri elettori posizioni chiare sulle decisioni che vorranno poi perseguire se eletti. In questo articolo si fa presente che non tutta la documentazione è stata raccolta. Abbiamo quindi sufficienti elementi per chiederla.

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